Articolo 33 Modifica della direttiva 1999/44/CE
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DIRETTIVA 2011/83/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2011
sui diritti dei consumatori
Articolo 33
Modifica della direttiva 1999/44/CE
Nella direttiva 1999/44/CE, è inserito il seguente articolo:
«Articolo 8 bis Obblighi di informazione
1.
Quando uno Stato membro, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, adotta le disposizioni di protezione dei consumatori più rigorose di quelle di cui all’articolo 5, paragrafi da 1 a 3, e all’articolo 7, paragrafo 1, ne informa la Commissione, così come di qualsiasi successiva modifica.
2.
La Commissione garantisce che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano facilmente accessibili ai consumatori e ai venditori, tra l’altro su un apposito sito web.
3.
La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 agli altri Stati membri e al Parlamento europeo. La Commissione consulta le parti interessate in merito a dette informazioni.»


