Articolo 32 Modifica della direttiva 93/13/CEE
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DIRETTIVA 2011/83/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2011
sui diritti dei consumatori,
Articolo 32
Modifica della direttiva 93/13/CEE
Articolo 8 bis
1. Quando uno Stato membro adotta disposizioni conformemente all’articolo 8, ne informa la Commissione, così come di qualsiasi successiva modifica, in particolare qualora tali disposizioni:
— estendano la valutazione di abusività a clausole contrattuali negoziate individualmente o all’adeguatezza del prezzo o della remunerazione, oppure
— contengano liste di clausole contrattuali che devono essere considerate abusive.
2. La Commissione garantisce che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano facilmente accessibili ai consumatori e ai professionisti, tra l’altro su un apposito sito web.
3. La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 agli altri Stati membri e al Parlamento europeo.
La Commissione consulta le parti interessate in merito a dette informazioni.»


