Articolo 18 Consegna


DIRETTIVA 2011/83/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2011
sui diritti dei consumatori,

Articolo 18
Consegna


1.  Salvo che le parti abbiano concordato altrimenti in merito  al termine di consegna, il professionista consegna i beni me­diante il trasferimento del possesso o del controllo fisico dei  beni al consumatore senza indebito ritardo e comunque non  oltre trenta giorni dalla conclusione del contratto.

2. Se il professionista non adempie all’obbligo di consegna  dei beni al termine concordato con il consumatore o entro il  termine di cui al paragrafo 1, il consumatore lo invita ad effet­tuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se il professionista non consegna i beni entro detto termine supplementare, il consumatore ha diritto di risol­vere il contratto.

Il primo comma non si applica ai contratti di vendita qualora il professionista abbia rifiutato di consegnare i beni o qualora la consegna entro il periodo di consegna convenuto sia essenziale, tenuto conto di tutte le circostanze che accompagnano la con­clusione del contratto, o qualora il consumatore informi il pro­fessionista, prima della conclusione del contratto, che la conse­gna entro o ad una data determinata è essenziale. In tali casi, se il professionista omette di consegnare i beni al momento con­cordato con il consumatore o entro il termine di cui al para­grafo 1, il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto
ipso iure.

3. A seguito della risoluzione del contratto, il professionista rimborsa senza indebito ritardo tutti gli importi versati in ese­cuzione del contratto.

4. Oltre alla risoluzione del contratto in conformità del pa­ragrafo 2, il consumatore può avvalersi di altri rimedi previsti dalla legislazione nazionale.

Indice.. Dir. Europea diritti del Consumatore Articoli

Articolo 1 Oggetto

Articolo 2 Definizioni

Articolo 3 Ambito di applicazione

Articolo 4 Livello di armonizzazione

Articolo 5 Obblighi d’informazione per contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali

Articolo 6 Obblighi di informazione per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Articolo 7 Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Articolo 8 Requisiti formali per i contratti a distanza

Articolo 9 Diritto di recesso

Articolo 10 Non adempimento dell’obbligo d’informazione sul diritto di recesso

Articolo 11 Esercizio del diritto di recesso

Articolo 12 Effetti del recesso

Articolo 13 Obblighi del professionista nel caso di recesso

Articolo 14 Obblighi del consumatore nel caso di recesso

Articolo 15 Effetti dell’esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori

Articolo 16 Eccezioni al diritto di recesso

Articolo 17 Ambito di applicazione

Articolo 19 Tariffe per l’utilizzo di mezzi di pagamento

Articolo 20 Il passaggio del rischio

Articolo 21 Comunicazione telefonica

Articolo 22 Pagamenti supplementari

Articolo 23 Applicazione

Articolo 24 Sanzioni

Articolo 25 Carattere imperativo della direttiva

Articolo 26 Informazione

Articolo 27 Fornitura non richiesta

Articolo 28 Recepimento

Articolo 29 Obblighi di informare

Articolo 30 Presentazione di relazioni da parte della Commissione e riesame

Articolo 31 Abrogazioni

Articolo 32 Modifica della direttiva 93/13/CEE

Articolo 33 Modifica della direttiva 1999/44/CE

Articolo 34 Entrata in vigore

Articolo 35 Destinatari

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