Articolo 14 Obblighi del consumatore nel caso di recesso


DIRETTIVA 2011/83/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2011
sui diritti dei consumatori,

Articolo 14
Obblighi del consumatore nel caso di recesso


1. A meno che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, il consumatore restituisce i beni o li consegna al professionista o a un terzo autorizzato dal professionista a ricevere i beni, senza indebito ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dalla data in cui ha comunicato al professio­nista la sua decisione di recedere dal contratto ai sensi dell’articolo 11.
Il termine è rispettato se il consumatore rispe­disce i beni prima della scadenza del periodo di quattordici giorni.

Il consumatore sostiene solo il costo diretto della restituzione dei beni, purché il professionista non abbia concordato di so­stenerlo o abbia omesso di informare il consumatore che tale costo è a carico del consumatore.

Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui i beni sono stati consegnati al domicilio del consumatore al momento della conclusione del contratto, il professionista ritira i beni a sue spese qualora i beni, per loro natura, non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta.


2. Il consumatore è responsabile unicamente della diminu­zione del valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le carat­teristiche e il funzionamento dei beni. Il consumatore non è in alcun caso responsabile per la diminuzione del valore dei beni se il professionista ha omesso di informare il consumatore del suo diritto di recesso a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera h).

3. Qualora un consumatore eserciti il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta in conformità dell’articolo 7, para­grafo 3, o dell’articolo 8, paragrafo 8, il consumatore versa al professionista un importo proporzionale a quanto è stato for­nito fino al momento in cui il consumatore ha informato il
professionista dell’esercizio del diritto di recesso, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto.
L’importo proporzionale che il consumatore deve pagare al professionista è calcolato sulla base del prezzo totale concordato nel contratto. Se detto
prezzo totale è eccessivo, l’importo proporzionale è calcolato sulla base del valore di mercato di quanto è stato fornito.

4. Il consumatore non sostiene alcun costo per:
a) la prestazione di servizi o la fornitura di acqua, gas o elet­tricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento, in tutto o in parte, durante il periodo di recesso quando:
i) il professionista ha omesso di fornire informazioni in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere h) e j);
oppure
ii) il consumatore non ha espressamente chiesto che la pre­stazione iniziasse durante il periodo di recesso in confor­mità dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 8, para­grafo 8;
oppure
b) la fornitura, in tutto o in parte, del contenuto digitale che non è fornito su un supporto materiale quando:
i) il consumatore non ha dato il suo previo consenso espresso circa l’inizio della prestazione prima della fine del periodo di quattordici giorni di cui all’articolo 9;
ii) il consumatore non ha riconosciuto di perdere il diritto di recesso quando ha espresso il suo consenso;
oppure
iii) il professionista ha omesso di fornire la conferma con­ formemente all’articolo 7, paragrafo 2 o all’articolo 8, paragrafo 7.

5. Fatto salvo quanto previsto nell’articolo 13, paragrafo 2, e nel presente articolo, l’esercizio del diritto di recesso non com­porta alcuna responsabilità per il consumatore.

Indice.. Dir. Europea diritti del Consumatore Articoli

Articolo 1 Oggetto

Articolo 2 Definizioni

Articolo 3 Ambito di applicazione

Articolo 4 Livello di armonizzazione

Articolo 5 Obblighi d’informazione per contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali

Articolo 6 Obblighi di informazione per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Articolo 7 Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Articolo 8 Requisiti formali per i contratti a distanza

Articolo 9 Diritto di recesso

Articolo 10 Non adempimento dell’obbligo d’informazione sul diritto di recesso

Articolo 11 Esercizio del diritto di recesso

Articolo 12 Effetti del recesso

Articolo 13 Obblighi del professionista nel caso di recesso

Articolo 15 Effetti dell’esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori

Articolo 16 Eccezioni al diritto di recesso

Articolo 17 Ambito di applicazione

Articolo 18 Consegna

Articolo 19 Tariffe per l’utilizzo di mezzi di pagamento

Articolo 20 Il passaggio del rischio

Articolo 21 Comunicazione telefonica

Articolo 22 Pagamenti supplementari

Articolo 23 Applicazione

Articolo 24 Sanzioni

Articolo 25 Carattere imperativo della direttiva

Articolo 26 Informazione

Articolo 27 Fornitura non richiesta

Articolo 28 Recepimento

Articolo 29 Obblighi di informare

Articolo 30 Presentazione di relazioni da parte della Commissione e riesame

Articolo 31 Abrogazioni

Articolo 32 Modifica della direttiva 93/13/CEE

Articolo 33 Modifica della direttiva 1999/44/CE

Articolo 34 Entrata in vigore

Articolo 35 Destinatari

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