Articolo 8 Requisiti formali per i contratti a distanza


DIRETTIVA 2011/83/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2011
sui diritti dei consumatori,

Articolo 8
Requisiti formali per i contratti a distanza


1. Per quanto riguarda i contratti a distanza il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio sem­plice e comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni
sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili.

2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l’obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le in­ formazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), e), o) e p), direttamente prima che il consumatore inoltri l’ordine.
Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l’ordine, il consumatore riconosca espressamente che l’ordine implica l’obbligo di pagare. Se l’inoltro dell’ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le pa­role «ordine con obbligo di pagare» o una formulazione corri­spondente inequivocabile indicante che l’inoltro dell’ordine im­plica l’obbligo di pagare il professionista.
Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall’ordine.

3. I siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e leggibile, al più tardi all’inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.

4. Se il contratto è concluso mediante un mezzo di comu­nicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le  informazioni, il professionista forni­sce, su quel mezzo in particolare e prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, l’identità del profes­sionista, il prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del con­tratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condi­zioni di risoluzione del contratto, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), e), h) e o). Le altre informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, sono fornite dal professionista in un modo appropriato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

5. Fatto salvo il paragrafo 4, se il professionista telefona al consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, al­ l’inizio della conversazione con il consumatore egli deve rivelare la sua identità e, ove applicabile, l’identità della persona per conto della quale effettua la telefonata, nonché lo scopo com­merciale della chiamata.

6. Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, gli Stati membri possono prevedere che il professioni­sta debba confermare l’offerta al consumatore, il quale è vinco­lato solo dopo aver firmato l’offerta o dopo averla accettata per iscritto. Gli Stati membri possono anche prevedere che dette conferme debbano essere effettuate su un mezzo durevole.

7. Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l’esecuzione del servizio abbia inizio. Tale conferma comprende:
a) tutte le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, a meno che il professionista non abbia già fornito l’informa­ zione al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a distanza; e b) se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell’accettazione
del consumatore conformemente all’articolo 16, lettera m).

8. Se un consumatore vuole che la prestazione di servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all’articolo 9, paragrafo 2, il professionista esige
che il consumatore ne faccia richiesta esplicita.

9.  Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni  relative alla conclusione di contratti elettronici e all’inoltro di  ordini per via elettronica conformemente agli articoli 9 e 11  della direttiva 2000/31/CE.

10.  Gli Stati membri non impongono ulteriori requisiti for­mali di informazione precontrattuale per l’adempimento degli  obblighi di informazione sanciti nella presente direttiva.








Indice.. Dir. Europea diritti del Consumatore Articoli

Articolo 1 Oggetto

Articolo 2 Definizioni

Articolo 3 Ambito di applicazione

Articolo 4 Livello di armonizzazione

Articolo 5 Obblighi d’informazione per contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali

Articolo 6 Obblighi di informazione per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Articolo 7 Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Articolo 9 Diritto di recesso

Articolo 10 Non adempimento dell’obbligo d’informazione sul diritto di recesso

Articolo 11 Esercizio del diritto di recesso

Articolo 12 Effetti del recesso

Articolo 13 Obblighi del professionista nel caso di recesso

Articolo 14 Obblighi del consumatore nel caso di recesso

Articolo 15 Effetti dell’esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori

Articolo 16 Eccezioni al diritto di recesso

Articolo 17 Ambito di applicazione

Articolo 18 Consegna

Articolo 19 Tariffe per l’utilizzo di mezzi di pagamento

Articolo 20 Il passaggio del rischio

Articolo 21 Comunicazione telefonica

Articolo 22 Pagamenti supplementari

Articolo 23 Applicazione

Articolo 24 Sanzioni

Articolo 25 Carattere imperativo della direttiva

Articolo 26 Informazione

Articolo 27 Fornitura non richiesta

Articolo 28 Recepimento

Articolo 29 Obblighi di informare

Articolo 30 Presentazione di relazioni da parte della Commissione e riesame

Articolo 31 Abrogazioni

Articolo 32 Modifica della direttiva 93/13/CEE

Articolo 33 Modifica della direttiva 1999/44/CE

Articolo 34 Entrata in vigore

Articolo 35 Destinatari

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