Articolo 3 Ambito di applicazione


DIRETTIVA 2011/83/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2011
sui diritti dei consumatori,

Articolo 3
Ambito di applicazione


1. La presente direttiva si applica, alle condizioni e nella misura stabilita nelle sue disposizioni, a qualsiasi contratto con­ cluso tra un professionista e un consumatore. Si applica altresì ai contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscal­damento, anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti su base contrattuale.

2. In caso di conflitto tra le disposizioni della presente diret­tiva e una disposizione di un altro atto dell’Unione che disciplini settori specifici, la disposizione di tale altro atto dell’Unione prevale e si applica a tali settori specifici.

3. La presente direttiva non si applica ai contratti:
a) per i servizi sociali, compresi gli alloggi popolari, l’assistenza all’infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone tempo­ raneamente o  permanentemente in stato di bisogno, ivi compresa l’assistenza a lungo termine;
b) di assistenza sanitaria come definita all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2011/24/UE, sia essa fornita o meno attra­verso le strutture di assistenza sanitaria;
c) di attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d’azzardo nei casinò e le scommesse;
d) di servizi finanziari;
e) per la creazione, l’acquisizione o il trasferimento di beni immobili o di diritti su beni immobili;
f) per la costruzione di nuovi edifici, la trasformazione sostan­ziale di edifici esistenti e per la locazione di alloggi a scopo residenziale;
g) che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concer­nente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (1);
h) che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio (2);
i) che, secondo i diritti degli Stati membri, sono istituiti con l’intervento di un pubblico ufficiale, tenuto per legge all’in­dipendenza e all’imparzialità, il quale deve garantire, for­nendo un’informazione giuridica completa, che il consuma­tore conclude il contratto soltanto sulla base di una deci­sione giuridica ponderata e con conoscenza della sua rile­vanza giuridica;
j) di fornitura di alimenti, bevande o altri beni destinati al consumo corrente nella famiglia e fisicamente forniti da un professionista in giri frequenti e regolari al domicilio,  alla residenza o al posto di lavoro del consumatore;
k) di servizi di trasporto passeggeri, fatti salvi l’articolo 8, pa­ragrafo 2, e gli articoli 19 e 22;
l) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
m) conclusi con operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici a pagamento per il loro utilizzo o conclusi per l’utilizzo di un solo collegamento tramite telefono, In­ternet o fax, stabilito dal consumatore.

4. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva o di non mantenere né introdurre disposizioni nazionali corrispondenti ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali in base ai quali il corrispettivo che il consumatore deve pagare non è superiore a 50 EUR. Gli Stati membri pos­sono stabilire un valore inferiore nella rispettiva legislazione nazionale.

5.La presente direttiva non pregiudica il diritto contrattuale nazionale generale, quali le norme sulla validità, formazione o efficacia di un contratto, nella misura in cui gli aspetti relativi aldiritto contrattuale generale non sono disciplinati dalla presente direttiva.

6. La presente direttiva non impedisce ai professionisti di offrire ai consumatori condizioni contrattuali che vanno oltre la tutela prevista dalla presente direttiva.

Indice.. Dir. Europea diritti del Consumatore Articoli

Articolo 1 Oggetto

Articolo 2 Definizioni

Articolo 4 Livello di armonizzazione

Articolo 5 Obblighi d’informazione per contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali

Articolo 6 Obblighi di informazione per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Articolo 7 Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Articolo 8 Requisiti formali per i contratti a distanza

Articolo 9 Diritto di recesso

Articolo 10 Non adempimento dell’obbligo d’informazione sul diritto di recesso

Articolo 11 Esercizio del diritto di recesso

Articolo 12 Effetti del recesso

Articolo 13 Obblighi del professionista nel caso di recesso

Articolo 14 Obblighi del consumatore nel caso di recesso

Articolo 15 Effetti dell’esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori

Articolo 16 Eccezioni al diritto di recesso

Articolo 17 Ambito di applicazione

Articolo 18 Consegna

Articolo 19 Tariffe per l’utilizzo di mezzi di pagamento

Articolo 20 Il passaggio del rischio

Articolo 21 Comunicazione telefonica

Articolo 22 Pagamenti supplementari

Articolo 23 Applicazione

Articolo 24 Sanzioni

Articolo 25 Carattere imperativo della direttiva

Articolo 26 Informazione

Articolo 27 Fornitura non richiesta

Articolo 28 Recepimento

Articolo 29 Obblighi di informare

Articolo 30 Presentazione di relazioni da parte della Commissione e riesame

Articolo 31 Abrogazioni

Articolo 32 Modifica della direttiva 93/13/CEE

Articolo 33 Modifica della direttiva 1999/44/CE

Articolo 34 Entrata in vigore

Articolo 35 Destinatari

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