Articolo 2 Definizioni


DIRETTIVA 2011/83/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2011
sui diritti dei consumatori,

Articolo 2
Definizioni


Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, indu­striale, artigianale o professionale;

2) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti oggetto della presente direttiva, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suoconto;

3) bene: qualsiasi bene mobile materiale ad esclusione dei beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti se­ condo altre modalità dalle autorità giudiziarie; rientrano fra i beni oggetto della presente direttiva l’acqua, il gas e l’elet­tricità, quando sono messi in vendita in un volume deli­mitato o in quantità determinata;

4) beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore: qualsiasi bene non prefabbricato prodotto in base a una scelta o decisione individuale del consumatore;

5) contratto di vendita: qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la pro­prietà di beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagarne il prezzo, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi;

6) contratto di servizi
: qualsiasi contratto diverso da un con­ tratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio al consumatore e il con­sumatore paga o si impegna a pagarne il prezzo;

7) contratto a distanza
: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di  prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più
mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

8) contratto negoziato fuori dei locali commerciali
: qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore:
a) concluso alla presenza fisica e simultanea del professio­nista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista;
b) per cui è stata fatta un’offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui alla lettera a);
c) concluso nei locali del professionista o mediante qual­siasi mezzo di comunicazione a distanza immediata­ mente dopo che il consumatore è stato avvicinato per­sonalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore;
oppure
d) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l’effetto di pro­muovere e vendere beni o servizi al consumatore;

9) locali commerciali:

a) qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la sua attività su base permanente;
oppure
b) qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la propria attività a carattere abituale;

10)  supporto durevole:
ogni strumento che permetta al con­sumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riprodu­zione identica delle informazioni memorizzate;

11) contenuto digitale
: i dati prodotti e forniti in formato digitale;

12) servizio finanziario
: qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento;

13) asta pubblica
»: metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal professionista ai consumatori che parteci­pano o cui è data la possibilità di partecipare all’asta di persona, mediante una trasparente procedura competitiva di offerte gestita da una casa d’aste e in cui l’aggiudicatario è vincolato all’acquisto dei beni o servizi;

14) garanzia»
: qualsiasi impegno di un professionista o di un produttore (il «garante»), assunto nei confronti del consu­matore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qua­lora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità dispo­nibile al momento o prima della conclusione del contratto;

15) contratto accessorio
»: un contratto mediante il quale il consumatore acquista beni o servizi connessi a un con­tratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali e in cui tali beni o servizi sono forniti dal professionista o da un terzo in base ad un accordo tra il terzo e il profes­sionista.

Indice.. Dir. Europea diritti del Consumatore Articoli

Articolo 1 Oggetto

Articolo 3 Ambito di applicazione

Articolo 4 Livello di armonizzazione

Articolo 5 Obblighi d’informazione per contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali

Articolo 6 Obblighi di informazione per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Articolo 7 Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Articolo 8 Requisiti formali per i contratti a distanza

Articolo 9 Diritto di recesso

Articolo 10 Non adempimento dell’obbligo d’informazione sul diritto di recesso

Articolo 11 Esercizio del diritto di recesso

Articolo 12 Effetti del recesso

Articolo 13 Obblighi del professionista nel caso di recesso

Articolo 14 Obblighi del consumatore nel caso di recesso

Articolo 15 Effetti dell’esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori

Articolo 16 Eccezioni al diritto di recesso

Articolo 17 Ambito di applicazione

Articolo 18 Consegna

Articolo 19 Tariffe per l’utilizzo di mezzi di pagamento

Articolo 20 Il passaggio del rischio

Articolo 21 Comunicazione telefonica

Articolo 22 Pagamenti supplementari

Articolo 23 Applicazione

Articolo 24 Sanzioni

Articolo 25 Carattere imperativo della direttiva

Articolo 26 Informazione

Articolo 27 Fornitura non richiesta

Articolo 28 Recepimento

Articolo 29 Obblighi di informare

Articolo 30 Presentazione di relazioni da parte della Commissione e riesame

Articolo 31 Abrogazioni

Articolo 32 Modifica della direttiva 93/13/CEE

Articolo 33 Modifica della direttiva 1999/44/CE

Articolo 34 Entrata in vigore

Articolo 35 Destinatari

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