Articolo 123 Danno risarcibile


Articolo 123 Danno risarcibile
1.      È risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo:
a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato.
2.      Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette.