Articolo 32 Sanzioni


Articolo 32 Sanzioni
1.       Salvo che il fatto costituisca reato, e fatte salve le disposizioni ed il regime sanziona-torio stabiliti per i contratti a distanza, così come disciplinati alla parte III, titolo III, capo I, sezione II 23, dall'articolo 50 all'articolo 61, del codice, nonché le ulteriori disposizioni stabilite in materia di pubblicità, alle televendite sono applicabili altresì le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.