Articolo 31 Tutela dei minori


Articolo 31 Tutela dei minori
1.       La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
a)    non esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;
b)    non esortare i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
c)    non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
d)    non mostrare minorenni in situazioni pericolose.