Articolo 8 Ambito di applicazione
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Articolo 8 Ambito di applicazione
1. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento.
2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinati.
Vedi Art. 31 bis decreto legge 30 dicembre 2005 n. 273 (convertito con legge 23 febbraio 2006, n. 51,
pubblicata su G.U. del 28 febbraio 2006, Suppl. Ord. n. 47/L) recante definizione e proroga di termini,
nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'inizio di deleghe legislative. «Art. 31-
bis - (Differimento di termini in materia di etichettatura). 1. L 'efficacia della disposizione di cui all
'articolo 6, comma 1, lettera c), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
decorre dal 1° gennaio 2007 e, comunque, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 10 del predetto codice». Vedi anche Circolare del Ministro dello sviluppo economico n. 1/2006
DGAMTC del 24 gennaio 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006..


