Indicazione dei prodotti Articolo 6 Contenuto minimo delle informazioni


CAPO II Indicazione dei prodotti
Articolo 6 Contenuto minimo delle informazioni
1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
a)        alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b)        al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
c)         al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;14
d)        all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
e)        ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f)        alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.