Art. 67-quinquies. Informazioni relative al fornitore
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Art. 67-quinquies. Informazioni relative al fornitore
1. Le informazioni relative al fornitore riguardano:
a) l'identità del fornitore e la sua attività principale, l'indirizzo geografico al quale il fornitore e' stabilito e qualsiasi altro indirizzo
geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore;
b) l'identità del rappresentante del fornitore stabilito in Italia e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e
rappresentante, quando tale rappresentante esista;
c) se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso dal fornitore, l'identità del professionista, la veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonche' l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e professionista;
d) se il fornitore e' iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro di commercio in cui il fornitore e' iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;
e) qualora l'attività del fornitore sia soggetta ad
autorizzazione, gli estremi della competente autorità di controllo.


