Articolo 52 Informazioni per il consumatore


Articolo 52 Informazioni per il consumatore
1.       In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a)       identità del professionista e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del professionista;
b)       caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c)       prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;
d)       spese di consegna;
e)       modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f)       esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell'articolo 55, comma 2;
g)       modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validità dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del professionista e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto. In caso di utilizzo della posta elettronica si applica la disciplina prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tale caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all'articolo 53.
5. In caso di commercio elettronico gli obblighi informativi dovuti dal professionista vanno integrati con le informazioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

Indice.. Parte III

RAPPORTO DI CONSUMO TITOLO I Dei contratti del consumatore in generale

Articolo 34 Accertamento della vessatorietà delle clausole

Articolo 35 Forma e interpretazione

Articolo 36 Nullità di protezione

Articolo 37 Azione inibitoria

Articolo 38 Rinvio

CAPO I Disposizioni generali Articolo 39 Regole nelle attività commerciali

Articolo 40 Credito al consumo

Articolo 41 Tasso annuo effettivo globale e pubblicità

Articolo 42 Inadempimento del fornitore

Articolo 43 Rinvio al testo unico bancario

Articolo 44 Contratti negoziati nei locali commerciali. Rinvio

SEZIONE I Contratti negoziati fuori dei locali commerciali Articolo 45 Campo di applicazione

Articolo 46 Esclusioni

Articolo 47 Informazione sul diritto di recesso

Articolo 48 Esclusione del recesso

Articolo 49 Norme applicabili

SEZIONE II Contratti a distanza Articolo 50 Definizioni

Articolo 51 Campo di applicazione

Articolo 53 Conferma scritta delle informazioni

Articolo 54 Esecuzione del contratto

Articolo 55 Esclusioni

Articolo 56 Pagamento mediante carta

Articolo 57 Fornitura non richiesta

Articolo 58 Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza

Articolo 59 Vendita tramite mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi

Articolo 60 Riferimenti

Articolo 61 Rinvio Contratti a distanza

SEZIONE III Disposizioni comuni Articolo 62 Sanzioni

Articolo 63 Foro competente

Articolo 64 Esercizio del diritto di recesso

Articolo 65 Decorrenze

Articolo 66 Effetti del diritto di recesso

Articolo 67 Ulteriori obbligazioni delle parti

SEZIONE IV-bis 31 Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumator i

Art. 67-ter. Definizioni

Art. 67-quater. Informazione del consumatore prima

Art. 67-quinquies. Informazioni relative al fornitore

Art. 67-sexies. Informazioni relative al servizio finanziario

Art. 67-septies. Informazioni relative al contratto a distanza

- Pagina precedente -