Articolo 36 Nullità di protezione


Articolo 36 Nullità di protezione
1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.
2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:
a)        escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
b)        escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
c)        prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
3. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
4. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria di nullità delle clausole dichiarate abusive.
5. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente titolo 25, laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

 

Indice.. Parte III

RAPPORTO DI CONSUMO TITOLO I Dei contratti del consumatore in generale

Articolo 34 Accertamento della vessatorietà delle clausole

Articolo 35 Forma e interpretazione

Articolo 37 Azione inibitoria

Articolo 38 Rinvio

CAPO I Disposizioni generali Articolo 39 Regole nelle attività commerciali

Articolo 40 Credito al consumo

Articolo 41 Tasso annuo effettivo globale e pubblicità

Articolo 42 Inadempimento del fornitore

Articolo 43 Rinvio al testo unico bancario

Articolo 44 Contratti negoziati nei locali commerciali. Rinvio

SEZIONE I Contratti negoziati fuori dei locali commerciali Articolo 45 Campo di applicazione

Articolo 46 Esclusioni

Articolo 47 Informazione sul diritto di recesso

Articolo 48 Esclusione del recesso

Articolo 49 Norme applicabili

SEZIONE II Contratti a distanza Articolo 50 Definizioni

Articolo 51 Campo di applicazione

Articolo 52 Informazioni per il consumatore

Articolo 53 Conferma scritta delle informazioni

Articolo 54 Esecuzione del contratto

Articolo 55 Esclusioni

Articolo 56 Pagamento mediante carta

Articolo 57 Fornitura non richiesta

Articolo 58 Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza

Articolo 59 Vendita tramite mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi

Articolo 60 Riferimenti

Articolo 61 Rinvio Contratti a distanza

SEZIONE III Disposizioni comuni Articolo 62 Sanzioni

Articolo 63 Foro competente

Articolo 64 Esercizio del diritto di recesso

Articolo 65 Decorrenze

Articolo 66 Effetti del diritto di recesso

Articolo 67 Ulteriori obbligazioni delle parti

SEZIONE IV-bis 31 Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumator i

Art. 67-ter. Definizioni

Art. 67-quater. Informazione del consumatore prima

Art. 67-quinquies. Informazioni relative al fornitore

Art. 67-sexies. Informazioni relative al servizio finanziario

Art. 67-septies. Informazioni relative al contratto a distanza

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