RAPPORTO DI CONSUMO TITOLO I Dei contratti del consumatore in generale


PARTE III IL RAPPORTO DI CONSUMO
TITOLO I Dei contratti del consumatore in generale

Articolo 33 Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore
1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:
a)       escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno 24 alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
b)       escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
c)       escludere o limitare l'opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;
d)       prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
e)       consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
f)       imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
g)       riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
l) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
p) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
q) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
r) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;
s) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;
t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i Glossary Link terzi;
u) stabilire come  sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
v) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. È fatto salvo il disposto dell'articolo 1355 del codice civile.
3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga alle lettere h) e m) del comma 2:
a)        recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;
b)        modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.
4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza preavviso, sempre ché vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere n) e o) del comma 2, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.
5. Le lettere h), m), n) e o) del comma 2 non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonché la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.
6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazione siano espressamente descritte.

Indice.. Parte III

Articolo 34 Accertamento della vessatorietà delle clausole

Articolo 35 Forma e interpretazione

Articolo 36 Nullità di protezione

Articolo 37 Azione inibitoria

Articolo 38 Rinvio

CAPO I Disposizioni generali Articolo 39 Regole nelle attività commerciali

Articolo 40 Credito al consumo

Articolo 41 Tasso annuo effettivo globale e pubblicità

Articolo 42 Inadempimento del fornitore

Articolo 43 Rinvio al testo unico bancario

Articolo 44 Contratti negoziati nei locali commerciali. Rinvio

SEZIONE I Contratti negoziati fuori dei locali commerciali Articolo 45 Campo di applicazione

Articolo 46 Esclusioni

Articolo 47 Informazione sul diritto di recesso

Articolo 48 Esclusione del recesso

Articolo 49 Norme applicabili

SEZIONE II Contratti a distanza Articolo 50 Definizioni

Articolo 51 Campo di applicazione

Articolo 52 Informazioni per il consumatore

Articolo 53 Conferma scritta delle informazioni

Articolo 54 Esecuzione del contratto

Articolo 55 Esclusioni

Articolo 56 Pagamento mediante carta

Articolo 57 Fornitura non richiesta

Articolo 58 Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza

Articolo 59 Vendita tramite mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi

Articolo 60 Riferimenti

Articolo 61 Rinvio Contratti a distanza

SEZIONE III Disposizioni comuni Articolo 62 Sanzioni

Articolo 63 Foro competente

Articolo 64 Esercizio del diritto di recesso

Articolo 65 Decorrenze

Articolo 66 Effetti del diritto di recesso

Articolo 67 Ulteriori obbligazioni delle parti

SEZIONE IV-bis 31 Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumator i

Art. 67-ter. Definizioni

Art. 67-quater. Informazione del consumatore prima

Art. 67-quinquies. Informazioni relative al fornitore

Art. 67-sexies. Informazioni relative al servizio finanziario

Art. 67-septies. Informazioni relative al contratto a distanza

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