Articolo 70 Documento informativo


Articolo 70 Documento informativo
1. Il venditore è tenuto a consegnare ad ogni persona che richiede informazioni sul bene immobile un documento informativo in cui sono indicati con precisione i seguenti elementi:
a)       il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui è situato l'immobile; se tali ultime condizioni sono soddisfatte o, in caso contrario, quali occorre soddisfare;
b)       l'identità ed il domicilio del venditore, con specificazione della sua qualità giuridica, l'identità ed il domicilio del proprietario;
c)       se l'immobile è determinato:
1)     la descrizione dell'immobile e la sua ubicazione;
2)     gli estremi del permesso di costruire ovvero di altro titolo edilizio e delle leggi regionali che regolano l'uso dell'immobile con
destinazione turistico- ricettiva e, per gli immobili situati all'estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia;
d)       se l'immobile non è ancora determinato:
1)     gli estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali che regolano l'uso dell'immobile con destinazione turisti co- ricettiva
e, per gli immobili situati all'estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro conformità alle prescrizioni vigenti in materia,
nonché lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione dell'immobile e la data entro la quale è prevedibile il completamento degli stessi;
2)     lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai servizi, quali il collegamento alla rete di distribuzione di gas, elettricità, acqua e
telefono;
3)     in caso di mancato completamento dell'immobile, le garanzie relative al rimborso dei pagamenti già effettuati e le modalità di applicazione di queste garanzie;
e)        i servizi comuni ai quali l'acquirente ha o avrà accesso, quali luce, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti, e le relative condizioni di utilizzazione;
f)        le strutture comuni alle quali l'acquirente ha o avrà accesso, quali piscina, sauna, ed altre, e le relative condizioni di utilizzazione;
g)        le norme applicabili in materia di manutenzione e riparazione dell'immobile, nonché in materia di amministrazione e gestione dello stesso;
h) il prezzo globale, comprensivo di IVA, che l'acquirente verserà quale corrispettivo; la stima dell'importo delle spese, a carico dell'acquirente, per l'utilizzazione dei servizi e delle strutture comuni e la base di calcolo dell'importo degli oneri connessi all'occupazione dell'immobile da parte dell'acquirente, delle tasse e imposte, delle spese amministrative accessorie per la gestione, la manutenzione e la riparazione, nonché le eventuali spese di trascrizione del contratto;
i) informazioni circa il diritto di recesso dal contratto con l'indicazione degli elementi identificativi della persona alla quale deve essere comunicato il recesso stesso, precisando le modalità della comunicazione e l'importo complessivo delle spese, specificando quelle che l'acquirente in caso di recesso è tenuto a rimborsare; informazioni circa le modalità per risolvere il contratto di concessione di credito connesso al contratto, in caso di recesso;
l) le modalità per ottenere ulteriori informazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il venditore offre al pubblico un diritto che attribuisce il godimento su uno o più beni immobili sulla base di liste, elenchi, cataloghi o altre forme di comunicazione. In questo caso il documento informativo deve essere consegnato per ciascuno dei beni immobili oggetto dell'offerta.
3. Il venditore non può apportare modifiche agli elementi del documento di cui al comma 1, a meno che le stesse non siano dovute a circostanze indipendenti dalla sua volontà; in tale caso le modifiche devono essere comunicate alla parte interessata prima della conclusione del contratto ed inserite nello stesso. Tuttavia, dopo la consegna del documento informativo, le parti possono accordarsi per modificare il documento stesso.
4. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede la persona interessata oppure, a scelta di quest'ultima, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui la persona stessa è cittadina, purché si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea.
5. Restano salve le disposizioni previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n. 42

Indice.. Parte III

RAPPORTO DI CONSUMO TITOLO I Dei contratti del consumatore in generale

Articolo 34 Accertamento della vessatorietà delle clausole

Articolo 35 Forma e interpretazione

Articolo 36 Nullità di protezione

Articolo 37 Azione inibitoria

Articolo 38 Rinvio

CAPO I Disposizioni generali Articolo 39 Regole nelle attività commerciali

Articolo 40 Credito al consumo

Articolo 41 Tasso annuo effettivo globale e pubblicità

Articolo 42 Inadempimento del fornitore

Articolo 43 Rinvio al testo unico bancario

Articolo 44 Contratti negoziati nei locali commerciali. Rinvio

SEZIONE I Contratti negoziati fuori dei locali commerciali Articolo 45 Campo di applicazione

Articolo 46 Esclusioni

Articolo 47 Informazione sul diritto di recesso

Articolo 48 Esclusione del recesso

Articolo 49 Norme applicabili

SEZIONE II Contratti a distanza Articolo 50 Definizioni

Articolo 51 Campo di applicazione

Articolo 52 Informazioni per il consumatore

Articolo 53 Conferma scritta delle informazioni

Articolo 54 Esecuzione del contratto

Articolo 55 Esclusioni

Articolo 56 Pagamento mediante carta

Articolo 57 Fornitura non richiesta

Articolo 58 Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza

Articolo 59 Vendita tramite mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi

Articolo 60 Riferimenti

Articolo 61 Rinvio Contratti a distanza

SEZIONE III Disposizioni comuni Articolo 62 Sanzioni

Articolo 63 Foro competente

Articolo 64 Esercizio del diritto di recesso

Articolo 65 Decorrenze

Articolo 66 Effetti del diritto di recesso

Articolo 67 Ulteriori obbligazioni delle parti

SEZIONE IV-bis 31 Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumator i

Art. 67-ter. Definizioni

Art. 67-quater. Informazione del consumatore prima

Art. 67-quinquies. Informazioni relative al fornitore

Art. 67-sexies. Informazioni relative al servizio finanziario

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