Art. 67-vicies bis. Misure transitorie
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Art. 67-vicies bis. Misure transitorie
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nei
confronti dei fornitori stabiliti in un altro Stato membro che non ha
ancora recepito la direttiva 2002/65/CE e in cui non vigono obblighi
corrispondenti a quelli in essa previsti.


