Art. 67-quater decies. Pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza


Art. 67-quater decies. Pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza
1. Il consumatore può effettuare il pagamento con carte di credito, debito o con altri strumenti di Pagamento, ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, che gli sono comunicate ai sensi dell'articolo 67-sexies, comma 1, lettera f).
2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, l'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti non autorizzati o dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo. L'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, sul valore probatorio della firma elettronica e dei documenti elettronici, e' in capo all'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento, l'onere di provare che la transazione di pagamento e' stata autorizzata, accuratamente registrata e contabilizzata e che la medesima non e' stata alterata da guasto tecnico o da altra carenza. L'uso dello strumento di pagamento non comporta necessariamente che il pagamento sia stato autorizzato.
4. Relativamente alle operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito di contratti a distanza, il fornitore adotta condizioni di sicurezza conformi a quanto disposto ai sensi dell'articolo 146 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, avendo riguardo, in particolare, alle esigenze di integrità, di autenticità e di tracciabilità delle operazioni medesime.

Indice.. Parte III

RAPPORTO DI CONSUMO TITOLO I Dei contratti del consumatore in generale

Articolo 34 Accertamento della vessatorietà delle clausole

Articolo 35 Forma e interpretazione

Articolo 36 Nullità di protezione

Articolo 37 Azione inibitoria

Articolo 38 Rinvio

CAPO I Disposizioni generali Articolo 39 Regole nelle attività commerciali

Articolo 40 Credito al consumo

Articolo 41 Tasso annuo effettivo globale e pubblicità

Articolo 42 Inadempimento del fornitore

Articolo 43 Rinvio al testo unico bancario

Articolo 44 Contratti negoziati nei locali commerciali. Rinvio

SEZIONE I Contratti negoziati fuori dei locali commerciali Articolo 45 Campo di applicazione

Articolo 46 Esclusioni

Articolo 47 Informazione sul diritto di recesso

Articolo 48 Esclusione del recesso

Articolo 49 Norme applicabili

SEZIONE II Contratti a distanza Articolo 50 Definizioni

Articolo 51 Campo di applicazione

Articolo 52 Informazioni per il consumatore

Articolo 53 Conferma scritta delle informazioni

Articolo 54 Esecuzione del contratto

Articolo 55 Esclusioni

Articolo 56 Pagamento mediante carta

Articolo 57 Fornitura non richiesta

Articolo 58 Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza

Articolo 59 Vendita tramite mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi

Articolo 60 Riferimenti

Articolo 61 Rinvio Contratti a distanza

SEZIONE III Disposizioni comuni Articolo 62 Sanzioni

Articolo 63 Foro competente

Articolo 64 Esercizio del diritto di recesso

Articolo 65 Decorrenze

Articolo 66 Effetti del diritto di recesso

Articolo 67 Ulteriori obbligazioni delle parti

SEZIONE IV-bis 31 Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumator i

Art. 67-ter. Definizioni

Art. 67-quater. Informazione del consumatore prima

Art. 67-quinquies. Informazioni relative al fornitore

Art. 67-sexies. Informazioni relative al servizio finanziario

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