Art. 20. Propaganda a fini commerciali
| Art. 21. Commercio elettronico< --- | --- >Art. 19. Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori |
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Art. 20.
Propaganda a fini commerciali
1. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli
incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 4, 5, 6 e 8.


