Art. 3. Campo di applicazione
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Art. 3.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie
di rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia
di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni
dell’alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado,
degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono
applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle
peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel
corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri,
nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della
protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze
armate, compresa l’Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello
nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli
archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni
artistici storici e culturali. Con i successivi decreti, da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il
coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative
a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 298, e l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del
medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974,
n. 191, e relativi decreti di attuazione.
3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26
aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine, trovano
applicazione le disposizioni di cui al presente decreto.
3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle
organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa
Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le
disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità
di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile
e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
sul lavoro
4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai
soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.
5. Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli
articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,
fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del citato decreto legislativo
n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico
dell’utilizzatore.
6. Nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del
distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi
tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il
personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni
pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di
lavoro designato dall’amministrazione, organo o autorità ospitante.
7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui
all’articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente
decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.
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8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell’articolo
70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni,
il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della
salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi
l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e
ai disabili.
9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai
lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati
trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi
devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive
mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di
terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.
10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante
collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 70, e di cui all’accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si
applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione
stessa. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali
attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono
informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in
particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive
aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della
salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e
le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa
nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del
lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere
ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del
lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all’azienda, permettendogli di incontrarsi con i
colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.
11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 21 e 26.
12. Nei confronti dei componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, dei
coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici
operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21.
12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano
servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all’articolo 21 del
presente decreto. Con accordi tra il volontario e l’associazione di volontariato o l’ente di servizio
civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo.
Ove il volontario svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di
lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate
in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove
ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e
altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione.
13. In considerazione della specificità dell’attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel
settore agricolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e
delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei
quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile
con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli
adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto,
sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano
nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di
attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al
precedente periodo.


