Art. 4. Computo dei lavoratori
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Art. 4.
Computo dei lavoratori
1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere
particolari obblighi non sono computati:
a) i collaboratori familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile;
b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale
nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici,
ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali;
d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 1 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla
conservazione del posto di lavoro;
e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70, e
seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché
prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 74 del medesimo decreto.
f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ove la loro attività non sia svolta in forma
esclusiva a favore del datore di lavoro committente;
g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;
h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468, e successive modificazioni;
i) i lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla
successiva lettera l);
l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di
procedura civile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ove la loro attività non sia svolta
in forma esclusiva a favore del committente.
l-bis) i lavoratori in prova
2. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20, e seguenti, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo
parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, si computano
sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell’arco di un semestre.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell’ambito delle attività stagionali definite dal decreto del
Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, nonché di quelle
individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata
del contratto e dall’orario di lavoro effettuato.
4. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si
computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa
comunitaria.


