Art. 6. Commissione consultiva ..


Art. 6.
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale é istituita la Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione é composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la presiede;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
d) un rappresentante del Ministero dell’interno;
e) un rappresentante del Ministero della difesa;
f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture;
g) un rappresentante del Ministero dei trasporti;
h) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
i) un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale;
l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
m) dieci rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
n) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più
rappresentative a livello nazionale;
o) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell’artigianato e
della piccola e media impresa, comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
2. Per ciascun componente può essere nominato un supplente, il quale interviene unicamente in caso di
assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono altresì partecipare rappresentanti di altre
amministrazioni centrali dello Stato in ragione di specifiche tematiche inerenti le relative competenze,
con particolare riferimento a quelle relative alla materia dell’istruzione per le problematiche di cui
all’articolo 11, comma 1, lettera c).
3. All’inizio di ogni mandato la Commissione può istituire comitati speciali permanenti, dei quali
determina la composizione e la funzione.
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4. La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e può richiedere la partecipazione di esperti nei diversi settori di interesse.
5. I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, su designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni.
6. Le modalità di funzionamento della commissione sono fissate con regolamento interno da adottarsi a
maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da
personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale appositamente assegnato.
7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun
compenso, rimborso spese o indennità di missione.
8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte
per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;
b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di cui all’articolo 5;
c) definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione di cui all’articolo 11;
d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all’articolo 8, una
relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile
sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;
f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della
valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli
indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro e
della previdenza sociale, della salute e dell’interno acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
g) definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi di cui all’articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese é disciplinato con decreto
del Presidente della Repubblica, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto;
h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che,
in considerazione delle specificità dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei
datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i
soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;
i) valutare le problematiche connesse all’attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni
internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;
m) promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla
predisposizione delle misure di prevenzione;
m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul
lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;
m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei
rischi di cui all’articolo 26, comma 3, del presente decreto, anche previa individuazione di
tipologie di attività per le quali l’obbligo in parola non operi in quanto l’interferenza delle
lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;
m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-
correlato.
n) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all’articolo 30.

Indice.. Titolo I - PRINCIPI COMUNI

Art. 61. Esercizio dei diritti della persona offesa

Art. 60. Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare

Art. 59. Sanzioni per i lavoratori

Art. 58. Sanzioni per il medico competente

Art. 57. Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori

Art. 56. Sanzioni per il preposto

Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigent

Art. 54. Comunicazioni e trasmissione

Art. 53. Tenuta della documentazione

Art. 52. Sostegno alla piccola e media impresa,

Art. 51. Organismi paritetici

Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 49. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Art. 48. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Art. 47. Rappresentante dei lavoratori

Art. 46. Prevenzione incendi

Art. 45. Primo soccorso

Art. 44. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo

Art. 43. GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 42. Provvedimenti in caso di inidoneità

Art. 41. Sorveglianza sanitaria

Art. 40. Rapporti del medico competente

Art. 39. Svolgimento dell’attività di medico competente

Art. 38. Titoli e requisiti del medico competen

Art. 37. Formazione dei lavoratori

Art. 36. Informazione ai lavoratori

Art. 35. Riunione periodica

Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore

Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione

Art. 32. Capacità e requisiti professionali

Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione

Art. 30. Modelli di organizzazione

Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione

Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

Art. 27. Sistema di qualificazione

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti

Art. 25. Obblighi del medico competente

Art. 24. Obblighi degli installatori

Art. 23. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 22. Obblighi dei progettisti

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