Art. 7. Comitati regionali di coordinamento
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Art. 7.
Comitati regionali di coordinamento
1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il
necessario raccordo con il Comitato di cui all’articolo 5 e con la Commissione di cui all’articolo 6, presso
ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31
del 6 febbraio 2008.


