Art. 8. Sistema informativo nazionale
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Art. 8.
Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
1. È istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di
fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti
assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle
informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi
e la creazione di banche dati unificate.
2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 é costituito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
dal Ministero della salute, dal Ministero dell’interno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
di Bolzano, dall’INAIL, dall’IPSEMA e dall’ISPESL, con il contributo del Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro (CNEL). Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli
istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.
3. L’INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tale fine, é
titolare del trattamento dei
dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, di concerto con il Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottarsi entro 180 giorni dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono
definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il
trattamento dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e dei
contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei
luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalità con le quali le forze
armate e le forze di polizia partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e
addestrative. Per tale finalità é acquisita l’intesa dei Ministri della difesa, dell’interno e dell’economia e
delle finanze.
5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione
in ordine ai flussi informativi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6.
6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare:
a) il quadro produttivo ed occupazionale;
b) il quadro dei rischi anche in un’ottica di genere;
c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici;
d) il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte;
e) il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte.
e-bis) i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall’INAIL
7. La diffusione delle informazioni specifiche é finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili
per le attività dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. I dati sono resi disponibili ai diversi
destinatari e resi pubblici nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni di cui al comma 2 utilizzando
le ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione.


