Art. 8. Sistema informativo nazionale


Art. 8.
Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
1. È istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di
fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti
assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle
informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi
e la creazione di banche dati unificate.
2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 é costituito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
dal Ministero della salute, dal Ministero dell’interno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
di Bolzano, dall’INAIL, dall’IPSEMA e dall’ISPESL, con il contributo del Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro (CNEL). Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli
istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.
3. L’INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tale fine, é Glossary Link titolare del trattamento dei
dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, di concerto con il Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottarsi entro 180 giorni dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono
definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il
Glossary Link trattamento dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e dei
contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei
luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalità con le quali le forze
armate e le forze di polizia partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e
addestrative. Per tale finalità é acquisita l’intesa dei Ministri della difesa, dell’interno e dell’economia e
delle finanze.
5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione
in ordine ai flussi informativi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6.
6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare:
a) il quadro produttivo ed occupazionale;
b) il quadro dei rischi anche in un’ottica di genere;
c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici;
d) il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte;
e) il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte.
e-bis) i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall’INAIL
7. La diffusione delle informazioni specifiche é finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili
per le attività dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. I dati sono resi disponibili ai diversi
destinatari e resi pubblici nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni di cui al comma 2 utilizzando
le ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione.

Indice.. Titolo I - PRINCIPI COMUNI

Art. 61. Esercizio dei diritti della persona offesa

Art. 60. Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare

Art. 59. Sanzioni per i lavoratori

Art. 58. Sanzioni per il medico competente

Art. 57. Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori

Art. 56. Sanzioni per il preposto

Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigent

Art. 54. Comunicazioni e trasmissione

Art. 53. Tenuta della documentazione

Art. 52. Sostegno alla piccola e media impresa,

Art. 51. Organismi paritetici

Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 49. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Art. 48. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Art. 47. Rappresentante dei lavoratori

Art. 46. Prevenzione incendi

Art. 45. Primo soccorso

Art. 44. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo

Art. 43. GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 42. Provvedimenti in caso di inidoneità

Art. 41. Sorveglianza sanitaria

Art. 40. Rapporti del medico competente

Art. 39. Svolgimento dell’attività di medico competente

Art. 38. Titoli e requisiti del medico competen

Art. 37. Formazione dei lavoratori

Art. 36. Informazione ai lavoratori

Art. 35. Riunione periodica

Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore

Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione

Art. 32. Capacità e requisiti professionali

Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione

Art. 30. Modelli di organizzazione

Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione

Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

Art. 27. Sistema di qualificazione

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti

Art. 25. Obblighi del medico competente

Art. 24. Obblighi degli installatori

Art. 23. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 22. Obblighi dei progettisti

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