Art. 9. Enti pubblici aventi compiti
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Art. 9.
Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. L’ISPESL, l’INAIL e l’IPSEMA sono enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e
sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attività, anche di consulenza, in una logica di sistema con il
Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. L’ISPESL, l’INAIL e l’IPSEMA operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa
vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà, le seguenti
attività:
a) elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di attività;
b) interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in logiche di conferenza permanente di servizio, per
assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di
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sicurezza e salute sul lavoro di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p), per verificare l’adeguatezza dei
sistemi di prevenzione e assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a
ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali;
c) consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, anche attraverso forme di
sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei più adatti mezzi, strumenti e
metodi operativi, efficaci alla riduzione dei livelli di rischiosità in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, sia all’individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia con finalità
prevenzionali, raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti
sociali;
d) progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro tenuto
conto ed in conformità ai criteri e alle modalità elaborati ai sensi degli articoli 6 e 11;e) formazione
per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all’articolo 32;
f) promozione e divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi
formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica,
previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate;
g) partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche
attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza del
lavoro di cui all’articolo 5;
h) consulenza alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro di cui
all’articolo 6;
i) elaborazione, raccolta e diffusione delle buone prassi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera v); l)
predisposizione delle linee guida di cui all’articolo 2, comma 1, lettera z);
m) contributo al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro secondo quanto
previsto dall’articolo 8.
3. L’attività di consulenza di cui alla lettera c) del comma 2, non può essere svolta dai funzionari degli
istituti di cui al presente articolo che svolgono attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie
di competenza degli istituti medesimi. I soggetti che prestano tale attività non possono, per un periodo di
tre anni dalla cessazione dell’incarico, esercitare attività di controllo e verifica degli obblighi nelle
materie di competenza degli istituti medesimi. Nell’esercizio dell’attività di consulenza non vi é l’obbligo
di denuncia di cui all’articolo 331 del codice di procedura penale o di comunicazione ad altre Autorità
competenti delle contravvenzioni rilevate ove si riscontrino violazioni alla normativa in materia di salute
e sicurezza sul lavoro; in ogni caso, l’esercizio dell’attività di consulenza non esclude o limita la
possibilità per l’ente di svolgere l’attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di
competenza degli istituti medesimi. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della salute per la parte concernente i funzionari dell’ISPESL, é
disciplinato lo svolgimento dell’attività di consulenza e dei relativi proventi, fermo restando che i
compensi percepiti per lo svolgimento dell’attività di consulenza sono devoluti in ragione della metà
all’ente di appartenenza e nel resto al Fondo di cui all’articolo 52, comma 1.
4. L’INAIL fermo restando quanto previsto dall’articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dall’articolo
2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall’articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, nonché da ogni altra disposizione previgente, svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno
infortunistico e ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dell’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli
altri articoli del presente decreto:
a) raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento;
b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro,
coordinandosi con il Ministero della salute e con l’ISPESL;
c) partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia;
d) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1187, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con
riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2007. Le somme eventualmente
riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi
nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
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d-bis) può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo
quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito
l’INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell’INAIL, senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
5. L’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL é ente di diritto pubblico, nel
settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica.
L’ISPESL é organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale di ricerca, sperimentazione,
controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela
della salute negli ambienti di vita e di lavoro, del quale si avvalgono gli organi centrali dello Stato
preposti ai settori della salute, dell’ambiente, del lavoro e della produzione e le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
6. L’ISPESL, nell’ambito delle sue attribuzioni istituzionali, opera avvalendosi delle proprie strutture
centrali e territoriali, garantendo unitarietà della azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari e
svolge le seguenti attività:
a) svolge e promuove programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel
campo della prevenzione degli infortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e
della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
b) interviene nelle materie di competenza dell’Istituto, su richiesta degli organi centrali dello Stato e
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito dei controlli che
richiedono un’elevata competenza scientifica. Ai fini della presente lettera, esegue, accedendo nei
luoghi di lavoro, accertamenti e indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro;
c) é organo tecnico-scientifico delle Autorità nazionali preposte alla sorveglianza del mercato ai fini del
controllo della conformità ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei
lavoratori;
d) svolge attività di organismo notificato per attestazioni di conformità relative alle Direttive per le
quali non svolge compiti relativi alla sorveglianza del mercato;
e) è titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale
regime;
f) fornisce consulenza al Ministero della salute, agli altri Ministeri e alle regioni e alle province
autonome in materia salute e sicurezza del lavoro;
g) fornisce assistenza al Ministero della salute e alle regioni e alle province autonome per
l’elaborazione del Piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali e dei piani nazionali e
regionali della prevenzione, per il monitoraggio delle azioni poste in essere nel campo salute e
sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza in
materia;
h) supporta il Servizio sanitario nazionale, fornendo informazioni, formazione, consulenza e assistenza
alle strutture operative per la promozione della salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di
lavoro;
i) può svolgere, congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL,
l’attività di vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale;
l) effettua il raccordo e la divulgazione dei risultati derivanti dalle attività di prevenzione nei luoghi di
lavoro svolte dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;
m) partecipa alla elaborazione di norme di carattere generale e formula, pareri e proposte circa la
congruità della norma tecnica non armonizzata ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione
nazionale vigente;
n) assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure per la valutazione
e la gestione dei rischi e per l’accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a
specifiche condizioni di rischio e contribuisce alla definizione dei limiti di esposizione;
o) diffonde, previa istruttoria tecnica, le buone prassi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera v);
p) coordina il network nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualità di focal
point italiano nel network informativo dell’Agenzia europea per la salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro;
q) supporta l’attività di monitoraggio del Ministero della salute sulla applicazione dei livelli essenziali
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di assistenza relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. L’IPSEMA svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico ed ad integrazione delle proprie
competenze quale gestore dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali del settore marittimo, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del
presente decreto:
a) raccoglie e registra, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento;
b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro,
raccordandosi con il Ministero della salute e con l’ISPESL;
c) finanzia, nell’ambito e nei limiti delle proprie spese istituzionali, progetti di investimento e
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
d) supporta, in raccordo con le amministrazioni competenti in materia di salute per il settore marittimo,
anche mediante convenzioni con l’INAIL, le prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa per i
lavoratori marittimi anche al fine di assicurare il loro reinserimento lavorativo;
e) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1187, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli infortuni del settore marittimo. Le somme
eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione
realizzatesi nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di
previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a
fare data dal 1° gennaio 2007.


