Art. 10. Informazione e assistenza
| Art. 11. Attività promozionali< --- | --- >Art. 9. Enti pubblici aventi compiti |
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Art. 10.
Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero
dell’interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l’Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il
Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), l’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli organismi
paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione,
assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in
particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e
delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.


