Art. 11. Attività promozionali


Art. 11.
Attività promozionali
1. Nell’ambito della Commissione consultiva di cui all’articolo 6 sono definite, in coerenza con gli indirizzi
individuati dal Comitato di cui all’articolo 5, le attività promozionali della cultura e delle azioni di
prevenzione con riguardo in particolare a:
a) finanziamento, da parte dell’INAIL e previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di progetti di investimento in materia di
salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese; per l’accesso a tali
finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure;
b) finanziamento, da parte dell’INAIL e delle Regioni, previo trasferimento delle necessarie risorse
da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di progetti formativi
specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese, ivi compresi quelli di cui all’articolo 52,
comma 1, lettera b);
c) finanziamento, da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca., previo
trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale
finalizzata all’inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell’alta
formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici
percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle
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tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.
2. Ai finanziamenti di cui al comma 1 si provvede con oneri a carico delle risorse di cui all’articolo 1,
comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall’articolo 2, comma 533, della legge
24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’istruzione e dell’università e della ricerca, acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, si provvede al riparto annuale delle risorse tra le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma
1 e dell’articolo 52, comma 2, lettera d).
3. Le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle
proprie competenze, concorrono alla programmazione e realizzazione di progetti formativi in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, attraverso modalità operative da definirsi in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Alla realizzazione e allo sviluppo di quanto
previsto nel periodo precedente possono altresì concorrere le parti sociali, anche mediante i fondi
interprofessionali.
3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze e
con l’utilizzo appropriato di risorse già disponibili, finanziano progetti diretti a favorire la
diffusione di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali, o gli enti bilaterali, e l’INAIL.
Ai fini della riduzione del tasso dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali di cui all’articolo 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ferma
restando la verifica dei criteri di cui al comma 1 del predetto articolo 3, si tiene anche conto
dell’adozione , da parte delle imprese, delle soluzioni tecnologiche o organizzative di cui al
precedente periodo, verificate dall’INAIL.
4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro é facoltà degli
istituti scolastici, universitari e di formazione professionale inserire in ogni attività scolastica ed
universitaria nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e
formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ulteriori
rispetto a quelli disciplinati dal comma 1, lettera c) e volti alle medesime finalità. Tale attività é svolta
nell’ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti.
5. L’INAIL finanzia con risorse proprie, anche nell’ambito della bilateralità e di protocolli con le parti
sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, progetti di investimento e
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro
imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e
gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. Costituisce criterio di priorità per
l’accesso al finanziamento l’adozione da parte delle imprese delle buone passi di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera v). L’INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
5-bis. Al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni,
l’INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d’intesa con le regioni interessate.
L’INAIL svolge tali compiti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
incremento di oneri per le imprese
6. Nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali, le amministrazioni pubbliche promuovono attività
specificamente destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici, finalizzate a migliorare i livelli di tutela
dei medesimi negli ambienti di lavoro.
7. In sede di prima applicazione, per il primo anno dall’entrata in vigore del presente decreto, le risorse di
cui all’articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall’articolo 2, comma
533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono utilizzate, secondo le priorità, ivi compresa una
campagna straordinaria di formazione, stabilite, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto,
con accordo adottato, previa consultazione delle parti sociali, in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e la province autonome di Trento e di Bolzano.

Indice.. Titolo I - PRINCIPI COMUNI

Art. 61. Esercizio dei diritti della persona offesa

Art. 60. Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare

Art. 59. Sanzioni per i lavoratori

Art. 58. Sanzioni per il medico competente

Art. 57. Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori

Art. 56. Sanzioni per il preposto

Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigent

Art. 54. Comunicazioni e trasmissione

Art. 53. Tenuta della documentazione

Art. 52. Sostegno alla piccola e media impresa,

Art. 51. Organismi paritetici

Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 49. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Art. 48. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Art. 47. Rappresentante dei lavoratori

Art. 46. Prevenzione incendi

Art. 45. Primo soccorso

Art. 44. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo

Art. 43. GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 42. Provvedimenti in caso di inidoneità

Art. 41. Sorveglianza sanitaria

Art. 40. Rapporti del medico competente

Art. 39. Svolgimento dell’attività di medico competente

Art. 38. Titoli e requisiti del medico competen

Art. 37. Formazione dei lavoratori

Art. 36. Informazione ai lavoratori

Art. 35. Riunione periodica

Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore

Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione

Art. 32. Capacità e requisiti professionali

Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione

Art. 30. Modelli di organizzazione

Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione

Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

Art. 27. Sistema di qualificazione

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti

Art. 25. Obblighi del medico competente

Art. 24. Obblighi degli installatori

Art. 23. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 22. Obblighi dei progettisti

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