Art. 12. Interpello
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Art. 12.
Interpello
1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché,
di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini
o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2,
esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in
materia di salute e sicurezza del lavoro.
2. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale é istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli composta da due rappresentanti del Ministero del
lavoro e previdenza sociale, da due rappresentanti del Ministero della salute e da quattro rappresentanti
delle regioni e delle province autonome. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di
altre amministrazioni pubbliche la Commissione é integrata con rappresentanti delle stesse. Ai
componenti della Commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.
3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e
direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.


