Art. 13. Vigilanza


Art. 13.
Vigilanza
1. La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro é
svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all’effettiva attuazione del
trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda
categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell’ambito delle
proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza
sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta
esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale
ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ivi compresa quella in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori di cui all’articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale
esercita l’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del coordinamento territoriale di cui all’articolo 7
del decreto:
a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione,
manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o
temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio
e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l’impiego di
esplosivi;
b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e
della salute, adottato sentito il comitato di cui all’articolo 5 e previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge
attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell’Azienda sanitaria
locale competente per territorio.
3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull’applicazione della
legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia
di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito
portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda
15
la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai
servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i
predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano
analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del
Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute.
L’Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche
mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture
penitenziarie.
4. La vigilanza di cui al presente articolo é esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7.
5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non
può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.
6. L’importo delle somme che l’ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede
amministrativa ai sensi dell’articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre
1994, n. 758, integra l’apposito capitolo regionale per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di
lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
7.
n. 303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti, come individuati dal presente decreto.

Indice.. Titolo I - PRINCIPI COMUNI

Art. 61. Esercizio dei diritti della persona offesa

Art. 60. Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare

Art. 59. Sanzioni per i lavoratori

Art. 58. Sanzioni per il medico competente

Art. 57. Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori

Art. 56. Sanzioni per il preposto

Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigent

Art. 54. Comunicazioni e trasmissione

Art. 53. Tenuta della documentazione

Art. 52. Sostegno alla piccola e media impresa,

Art. 51. Organismi paritetici

Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 49. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Art. 48. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Art. 47. Rappresentante dei lavoratori

Art. 46. Prevenzione incendi

Art. 45. Primo soccorso

Art. 44. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo

Art. 43. GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 42. Provvedimenti in caso di inidoneità

Art. 41. Sorveglianza sanitaria

Art. 40. Rapporti del medico competente

Art. 39. Svolgimento dell’attività di medico competente

Art. 38. Titoli e requisiti del medico competen

Art. 37. Formazione dei lavoratori

Art. 36. Informazione ai lavoratori

Art. 35. Riunione periodica

Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore

Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione

Art. 32. Capacità e requisiti professionali

Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione

Art. 30. Modelli di organizzazione

Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione

Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

Art. 27. Sistema di qualificazione

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti

Art. 25. Obblighi del medico competente

Art. 24. Obblighi degli installatori

Art. 23. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 22. Obblighi dei progettisti

- Pagina precedente -