Art. 14. Disposizioni per il contrasto


Art. 14.
Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
1. Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di
contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di
vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle
amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di
sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando
riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari
o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di
gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate
con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il
Ministero dell’interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni
in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per
l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate
nell’Allegato I. Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una
violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una
violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa
indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di
disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo,
nell’Allegato I. L’adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 6 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti
di rispettiva competenza, al fine dell’emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed
alla partecipazione a gare pubbliche. La durata del provvedimento è pari alla citata sospensione
nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50 per cento del totale dei
lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia
pari o superiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi
di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei
casi di reiterazione la durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della
durata della sospensione e comunque non superiore a due anni; nel caso di reiterazione la
decorrenza del periodo di interdizione è successiva al termine del precedente periodo di
interdizione; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro
mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni, fatta salva
l’adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell’interdizione
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a seguito dell’acquisizione della revoca della sospensione. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche con riferimento ai lavori nell’ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del
presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Limitatamente alla sospensione dell’attività di impresa, all’accertamento delle violazioni in materia
di prevenzione incendi, indicate all’allegato I del presente decreto, provvede il comando provinciale
dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre
amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno
segnalazione al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il quale procede ai sensi delle
disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2 del presente articolo.
2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie
locali, con riferimento all’accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In materia di prevenzione incendi in
ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 46 del
presente decreto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3. Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell’organo di vigilanza che lo ha adottato.
4. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’organo di vigilanza del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate
violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 1.500 euro nelle
ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e
reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
5. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’organo di vigilanza delle aziende sanitarie
locali di cui al comma 2:
a) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate
violazioni delle disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6.
6. È comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
7. L’importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4, lettera c), integra la dotazione del Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed é destinato al finanziamento degli interventi di
contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. L’importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera b), integra l’apposito capitolo regionale per
finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.
9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 é ammesso ricorso, entro 30 giorni,
rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della
Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso
inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.
10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è
punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni
del presente articolo si applicano nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza in materia.
11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il
lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dall’impresa. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi
di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del
giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può
essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per
la salute dei lavoratori o dei Glossary Link terzi.

Indice.. Titolo I - PRINCIPI COMUNI

Art. 61. Esercizio dei diritti della persona offesa

Art. 60. Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare

Art. 59. Sanzioni per i lavoratori

Art. 58. Sanzioni per il medico competente

Art. 57. Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori

Art. 56. Sanzioni per il preposto

Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigent

Art. 54. Comunicazioni e trasmissione

Art. 53. Tenuta della documentazione

Art. 52. Sostegno alla piccola e media impresa,

Art. 51. Organismi paritetici

Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 49. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Art. 48. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Art. 47. Rappresentante dei lavoratori

Art. 46. Prevenzione incendi

Art. 45. Primo soccorso

Art. 44. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo

Art. 43. GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 42. Provvedimenti in caso di inidoneità

Art. 41. Sorveglianza sanitaria

Art. 40. Rapporti del medico competente

Art. 39. Svolgimento dell’attività di medico competente

Art. 38. Titoli e requisiti del medico competen

Art. 37. Formazione dei lavoratori

Art. 36. Informazione ai lavoratori

Art. 35. Riunione periodica

Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore

Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione

Art. 32. Capacità e requisiti professionali

Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione

Art. 30. Modelli di organizzazione

Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione

Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

Art. 27. Sistema di qualificazione

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti

Art. 25. Obblighi del medico competente

Art. 24. Obblighi degli installatori

Art. 23. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 22. Obblighi dei progettisti

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