Art. 16. Delega di funzioni
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Art. 16.
Delega di funzioni
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, é ammessa con i
seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura
delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni
delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto
espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al precedente periodo si
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intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui
all’articolo 30, comma 4.
3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche
funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2.
La delega di funzioni di cui al periodo precedente non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al
delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata
conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.


