Art. 19. Obblighi del preposto


Art. 19.
Obblighi del preposto
1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze,
devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge,
nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di
persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che
li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e
dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino
il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa
il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo
che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione
ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

Indice.. Titolo I - PRINCIPI COMUNI

Art. 61. Esercizio dei diritti della persona offesa

Art. 60. Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare

Art. 59. Sanzioni per i lavoratori

Art. 58. Sanzioni per il medico competente

Art. 57. Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori

Art. 56. Sanzioni per il preposto

Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigent

Art. 54. Comunicazioni e trasmissione

Art. 53. Tenuta della documentazione

Art. 52. Sostegno alla piccola e media impresa,

Art. 51. Organismi paritetici

Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 49. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Art. 48. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Art. 47. Rappresentante dei lavoratori

Art. 46. Prevenzione incendi

Art. 45. Primo soccorso

Art. 44. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo

Art. 43. GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 42. Provvedimenti in caso di inidoneità

Art. 41. Sorveglianza sanitaria

Art. 40. Rapporti del medico competente

Art. 39. Svolgimento dell’attività di medico competente

Art. 38. Titoli e requisiti del medico competen

Art. 37. Formazione dei lavoratori

Art. 36. Informazione ai lavoratori

Art. 35. Riunione periodica

Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore

Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione

Art. 32. Capacità e requisiti professionali

Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione

Art. 30. Modelli di organizzazione

Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione

Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

Art. 27. Sistema di qualificazione

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti

Art. 25. Obblighi del medico competente

Art. 24. Obblighi degli installatori

Art. 23. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 22. Obblighi dei progettisti

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