Art. 22. Obblighi dei progettisti
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Art. 22.
Obblighi dei progettisti
1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in
materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono
attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e
regolamentari in materia.


