Art. 24. Obblighi degli installatori
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Art. 24.
Obblighi degli installatori
1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro
competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai
rispettivi fabbricanti.


