Art. 26. Obblighi connessi ai contratti


Art. 26.
Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a
lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa,
nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la
disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità
tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai
servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica é eseguita
attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del
possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui
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sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attività.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle
diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2,
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o,
ove ciò non é possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento é allegato al contratto
di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai
contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il
documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del
presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei
singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e
successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal
soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica
ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o
servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi
derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei
rischi particolari di cui all’allegato XI.
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il
committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da
interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della
prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto
presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto
documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato
l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato
pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente
risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni
per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera
dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai
danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento
della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di
somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere
specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi delle misure
adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente
capoverso non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati
prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre
2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su
richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure
di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a
valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo
alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro é
determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla
base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente
più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici
e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro é
determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in
considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo
modificate dall’articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di
appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato
dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

Indice.. Titolo I - PRINCIPI COMUNI

Art. 61. Esercizio dei diritti della persona offesa

Art. 60. Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare

Art. 59. Sanzioni per i lavoratori

Art. 58. Sanzioni per il medico competente

Art. 57. Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori

Art. 56. Sanzioni per il preposto

Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigent

Art. 54. Comunicazioni e trasmissione

Art. 53. Tenuta della documentazione

Art. 52. Sostegno alla piccola e media impresa,

Art. 51. Organismi paritetici

Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 49. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Art. 48. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Art. 47. Rappresentante dei lavoratori

Art. 46. Prevenzione incendi

Art. 45. Primo soccorso

Art. 44. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo

Art. 43. GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 42. Provvedimenti in caso di inidoneità

Art. 41. Sorveglianza sanitaria

Art. 40. Rapporti del medico competente

Art. 39. Svolgimento dell’attività di medico competente

Art. 38. Titoli e requisiti del medico competen

Art. 37. Formazione dei lavoratori

Art. 36. Informazione ai lavoratori

Art. 35. Riunione periodica

Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore

Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione

Art. 32. Capacità e requisiti professionali

Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione

Art. 30. Modelli di organizzazione

Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione

Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

Art. 27. Sistema di qualificazione

Art. 25. Obblighi del medico competente

Art. 24. Obblighi degli installatori

Art. 23. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 22. Obblighi dei progettisti

Art. 21. Disposizioni relative ai componenti

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