Art. 27. Sistema di qualificazione


Art. 27.
Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
1. Nell’ambito della Commissione di cui all’articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni
provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore della
sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un
sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della
salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza,
acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all’articolo 21,
comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi
nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile,
certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
1-bis. Con riferimento all’edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si
realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal
decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), del presente
decreto, di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei
lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti
previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti
dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai
lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a
seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del
punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina
l’impossibilità per l’impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che potrà, con le modalità ivi previste, essere
esteso ad altri settori di attività individuati con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello
nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative, il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce
elemento preferenziale per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per
l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai
medesimi appalti o subappalti.
2-bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni

Indice.. Titolo I - PRINCIPI COMUNI

Art. 61. Esercizio dei diritti della persona offesa

Art. 60. Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare

Art. 59. Sanzioni per i lavoratori

Art. 58. Sanzioni per il medico competente

Art. 57. Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori

Art. 56. Sanzioni per il preposto

Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigent

Art. 54. Comunicazioni e trasmissione

Art. 53. Tenuta della documentazione

Art. 52. Sostegno alla piccola e media impresa,

Art. 51. Organismi paritetici

Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 49. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Art. 48. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Art. 47. Rappresentante dei lavoratori

Art. 46. Prevenzione incendi

Art. 45. Primo soccorso

Art. 44. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo

Art. 43. GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 42. Provvedimenti in caso di inidoneità

Art. 41. Sorveglianza sanitaria

Art. 40. Rapporti del medico competente

Art. 39. Svolgimento dell’attività di medico competente

Art. 38. Titoli e requisiti del medico competen

Art. 37. Formazione dei lavoratori

Art. 36. Informazione ai lavoratori

Art. 35. Riunione periodica

Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore

Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione

Art. 32. Capacità e requisiti professionali

Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione

Art. 30. Modelli di organizzazione

Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione

Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti

Art. 25. Obblighi del medico competente

Art. 24. Obblighi degli installatori

Art. 23. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 22. Obblighi dei progettisti

Art. 21. Disposizioni relative ai componenti

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