Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi
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Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 28.
Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e
delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve
riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di
lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i
contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di
gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi
alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia
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contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle
indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla
elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data
dal 1° agosto 2010
2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere
tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve
essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di
data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro
nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa,
nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di
redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità,
brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento
operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione
individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli
dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente
soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha
partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che
richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e
addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle
specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare
immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni
dalla data di inizio della propria attività.


