Art. 30. Modelli di organizzazione
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Art. 30.
Modelli di organizzazione e di gestione
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato,
assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro,
agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni
periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in
sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione
dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni
dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze
tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un
sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del
medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il
riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte
violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero
in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e
tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee
guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre
2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente
articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale
possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.
5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure
semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della
sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali.
6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50


