Art. 30. Modelli di organizzazione


Art. 30.
Modelli di organizzazione e di gestione
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato,
assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro,
agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni
periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in
sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione
dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni
dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze
tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un
sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del
medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il
riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte
violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero
in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e
tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee
guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre
2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente
articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale
possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.
5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure
semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della
sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali.
6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50

Indice.. Titolo I - PRINCIPI COMUNI

Art. 61. Esercizio dei diritti della persona offesa

Art. 60. Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare

Art. 59. Sanzioni per i lavoratori

Art. 58. Sanzioni per il medico competente

Art. 57. Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori

Art. 56. Sanzioni per il preposto

Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigent

Art. 54. Comunicazioni e trasmissione

Art. 53. Tenuta della documentazione

Art. 52. Sostegno alla piccola e media impresa,

Art. 51. Organismi paritetici

Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 49. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Art. 48. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Art. 47. Rappresentante dei lavoratori

Art. 46. Prevenzione incendi

Art. 45. Primo soccorso

Art. 44. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo

Art. 43. GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 42. Provvedimenti in caso di inidoneità

Art. 41. Sorveglianza sanitaria

Art. 40. Rapporti del medico competente

Art. 39. Svolgimento dell’attività di medico competente

Art. 38. Titoli e requisiti del medico competen

Art. 37. Formazione dei lavoratori

Art. 36. Informazione ai lavoratori

Art. 35. Riunione periodica

Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore

Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione

Art. 32. Capacità e requisiti professionali

Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione

Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione

Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

Art. 27. Sistema di qualificazione

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti

Art. 25. Obblighi del medico competente

Art. 24. Obblighi degli installatori

Art. 23. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 22. Obblighi dei progettisti

Art. 21. Disposizioni relative ai componenti

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