Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione
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Sezione III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 31.
Servizio di prevenzione e protezione
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione
all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso
le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e
i requisiti professionali di cui all’articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle
caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro
assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio
incarico.
3. Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla
azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di
prevenzione e protezione del servizio.
4. Il ricorso a persone o servizi esterni é obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda
ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32.
5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non é per questo esonerato dalla propria
responsabilità in materia.
6. L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità
produttiva, é comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e
successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del
medesimo decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere
interno.
8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un
unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per
l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.


