Art. 32. Capacità e requisiti professionali


Art. 32.
Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione
interni ed esterni
1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e
protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e
relativi alle attività lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, é necessario essere in possesso
di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di
frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti
di cui al precedente periodo, é necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica
dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi,
anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1, di organizzazione
e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni
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sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’accordo
sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006,
e successive modificazioni.
3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del
titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate,
professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto
2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2.
4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, dalle università, dall’ISPESL, dall’INAIL, o dall’IPSEMA per la parte di relativa
competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall’amministrazione della Difesa, dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni,
dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai
soggetti di cui al punto 4 dell’accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità
ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea
magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al
decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al
decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree
magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario
nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al
comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di
aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo Stato-regioni di cui al comma 2. È fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 34.
7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente
articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del
cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti
disposizioni.
8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta
formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti
propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, individuandolo tra:
a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si
dichiari a tal fine disponibile;
b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si
dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.
9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in
maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via
prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti
specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.
10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l’incarico di
responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un
adeguato numero di addetti.

Indice.. Titolo I - PRINCIPI COMUNI

Art. 61. Esercizio dei diritti della persona offesa

Art. 60. Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare

Art. 59. Sanzioni per i lavoratori

Art. 58. Sanzioni per il medico competente

Art. 57. Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori

Art. 56. Sanzioni per il preposto

Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigent

Art. 54. Comunicazioni e trasmissione

Art. 53. Tenuta della documentazione

Art. 52. Sostegno alla piccola e media impresa,

Art. 51. Organismi paritetici

Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 49. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Art. 48. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Art. 47. Rappresentante dei lavoratori

Art. 46. Prevenzione incendi

Art. 45. Primo soccorso

Art. 44. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo

Art. 43. GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 42. Provvedimenti in caso di inidoneità

Art. 41. Sorveglianza sanitaria

Art. 40. Rapporti del medico competente

Art. 39. Svolgimento dell’attività di medico competente

Art. 38. Titoli e requisiti del medico competen

Art. 37. Formazione dei lavoratori

Art. 36. Informazione ai lavoratori

Art. 35. Riunione periodica

Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore

Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione

Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione

Art. 30. Modelli di organizzazione

Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione

Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

Art. 27. Sistema di qualificazione

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti

Art. 25. Obblighi del medico competente

Art. 24. Obblighi degli installatori

Art. 23. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 22. Obblighi dei progettisti

Art. 21. Disposizioni relative ai componenti

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