Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore
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Art. 34.
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
1. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti
propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione
incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’allegato 2 dandone preventiva informazione al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
1- bis. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque
lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di
prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di
responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità
produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione
al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione,
di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro
e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla
pubblicazione dell’accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai
sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto é riconosciuto dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano in sede di definizione dell’accordo di cui al periodo precedente.
2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli
specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 é altresì tenuto a frequentare corsi di
aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di cui al precedente comma. L’obbligo di cui
al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del
decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.


