Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore


Art. 34.
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
1. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti
propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione
incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’allegato 2 dandone preventiva informazione al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
1- bis. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque
lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di
prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di
responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità
produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione
al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione,
di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro
e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla
pubblicazione dell’accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai
sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto é riconosciuto dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano in sede di definizione dell’accordo di cui al periodo precedente.
2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli
specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 é altresì tenuto a frequentare corsi di
aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di cui al precedente comma. L’obbligo di cui
al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del
decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Indice.. Titolo I - PRINCIPI COMUNI

Art. 61. Esercizio dei diritti della persona offesa

Art. 60. Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare

Art. 59. Sanzioni per i lavoratori

Art. 58. Sanzioni per il medico competente

Art. 57. Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori

Art. 56. Sanzioni per il preposto

Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigent

Art. 54. Comunicazioni e trasmissione

Art. 53. Tenuta della documentazione

Art. 52. Sostegno alla piccola e media impresa,

Art. 51. Organismi paritetici

Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 49. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Art. 48. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Art. 47. Rappresentante dei lavoratori

Art. 46. Prevenzione incendi

Art. 45. Primo soccorso

Art. 44. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo

Art. 43. GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 42. Provvedimenti in caso di inidoneità

Art. 41. Sorveglianza sanitaria

Art. 40. Rapporti del medico competente

Art. 39. Svolgimento dell’attività di medico competente

Art. 38. Titoli e requisiti del medico competen

Art. 37. Formazione dei lavoratori

Art. 36. Informazione ai lavoratori

Art. 35. Riunione periodica

Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione

Art. 32. Capacità e requisiti professionali

Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione

Art. 30. Modelli di organizzazione

Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione

Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

Art. 27. Sistema di qualificazione

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti

Art. 25. Obblighi del medico competente

Art. 24. Obblighi degli installatori

Art. 23. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 22. Obblighi dei progettisti

Art. 21. Disposizioni relative ai componenti

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