Art. 36. Informazione ai lavoratori
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Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36.
Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di
lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori
incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico
competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui é esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di
sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c),
anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire
loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene
previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.


