Art. 38. Titoli e requisiti del medico competen
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Art. 38.
Titoli e requisiti del medico competente
1. Per svolgere le funzioni di medico competente é necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del
lavoro;
c)
autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei
carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico
nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi
formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell’università e della ricerca di
concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali
attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni.
A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante
l’espletamento di tale attività.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente é altresì necessario partecipare al programma di
educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive
modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del
presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella
misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro.
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici
competenti istituito presso il Ministero della salute.


