Art. 40. Rapporti del medico competente
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Art. 40.
Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
1. Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette,
esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate
evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori,
sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1,
aggregate dalle aziende sanitarie locali, all’ISPESL.
2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i
contenuti degli Allegati 3A e 3B del presente decreto e le modalità di trasmissione delle
informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di
cui al comma 1 decorrono dall’entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo


