Art. 41. Sorveglianza sanitaria


Art. 41.
Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria é effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui
all’articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai
rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore
é destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla
relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere
cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della
sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai
rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività
lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione
specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di
durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di
lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei
dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3, del
presente decreto.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
a) per accertare stati di gravidanza;
b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed
alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter)
sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di
sostanze psicotrope e stupefacenti.
4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa
consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento
della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25,
comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A e predisposta su formato
cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei
seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio
giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
9. Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva é ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o
la revoca del giudizio stesso.

Indice.. Titolo I - PRINCIPI COMUNI

Art. 61. Esercizio dei diritti della persona offesa

Art. 60. Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare

Art. 59. Sanzioni per i lavoratori

Art. 58. Sanzioni per il medico competente

Art. 57. Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori

Art. 56. Sanzioni per il preposto

Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigent

Art. 54. Comunicazioni e trasmissione

Art. 53. Tenuta della documentazione

Art. 52. Sostegno alla piccola e media impresa,

Art. 51. Organismi paritetici

Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 49. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Art. 48. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Art. 47. Rappresentante dei lavoratori

Art. 46. Prevenzione incendi

Art. 45. Primo soccorso

Art. 44. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo

Art. 43. GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 42. Provvedimenti in caso di inidoneità

Art. 40. Rapporti del medico competente

Art. 39. Svolgimento dell’attività di medico competente

Art. 38. Titoli e requisiti del medico competen

Art. 37. Formazione dei lavoratori

Art. 36. Informazione ai lavoratori

Art. 35. Riunione periodica

Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore

Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione

Art. 32. Capacità e requisiti professionali

Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione

Art. 30. Modelli di organizzazione

Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione

Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

Art. 27. Sistema di qualificazione

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti

Art. 25. Obblighi del medico competente

Art. 24. Obblighi degli installatori

Art. 23. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 22. Obblighi dei progettisti

Art. 21. Disposizioni relative ai componenti

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