Art. 42. Provvedimenti in caso di inidoneità
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Art. 42.
Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica
1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in
relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e
qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove
possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il
trattamento
corrispondente alle mansioni di provenienza.


