Art. 45. Primo soccorso


Art. 45.
Primo soccorso
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità
produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di
primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti
sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei
lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua
formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori
di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti
ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15
luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.

Indice.. Titolo I - PRINCIPI COMUNI

Art. 61. Esercizio dei diritti della persona offesa

Art. 60. Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare

Art. 59. Sanzioni per i lavoratori

Art. 58. Sanzioni per il medico competente

Art. 57. Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori

Art. 56. Sanzioni per il preposto

Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigent

Art. 54. Comunicazioni e trasmissione

Art. 53. Tenuta della documentazione

Art. 52. Sostegno alla piccola e media impresa,

Art. 51. Organismi paritetici

Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 49. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Art. 48. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Art. 47. Rappresentante dei lavoratori

Art. 46. Prevenzione incendi

Art. 44. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo

Art. 43. GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 42. Provvedimenti in caso di inidoneità

Art. 41. Sorveglianza sanitaria

Art. 40. Rapporti del medico competente

Art. 39. Svolgimento dell’attività di medico competente

Art. 38. Titoli e requisiti del medico competen

Art. 37. Formazione dei lavoratori

Art. 36. Informazione ai lavoratori

Art. 35. Riunione periodica

Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore

Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione

Art. 32. Capacità e requisiti professionali

Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione

Art. 30. Modelli di organizzazione

Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione

Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

Art. 27. Sistema di qualificazione

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti

Art. 25. Obblighi del medico competente

Art. 24. Obblighi degli installatori

Art. 23. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 22. Obblighi dei progettisti

Art. 21. Disposizioni relative ai componenti

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