Art. 45. Primo soccorso
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Art. 45.
Primo soccorso
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità
produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di
primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti
sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei
lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua
formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori
di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti
ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15
luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.


