Art. 47. Rappresentante dei lavoratori
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Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Art. 47.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e
di sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al
comma 6.
2. In tutte le aziende, o unità produttive, é eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza é di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure é individuato per più aziende
nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48.
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é
eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante é eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede
di contrattazione collettiva.
6. L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo
diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della
giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea
per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono
disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 é il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende
il numero dei rappresentanti é aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o
dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le
associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.


