Art. 48. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale


Art. 48.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all’articolo 47, comma 3, esercita le
competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all’articolo 50 e i termini e con le
modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di
competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Le modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono individuate dagli
accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti
accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentite le associazioni di cui al presente comma.
3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non é stato eletto o designato il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all’articolo 52. Con uno o più accordi
interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative vengono individuati settori e attività, oltre
all’edilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori
in materia di sicurezza o di pariteticità, le aziende o unità produttive, a condizione che aderiscano a
tali sistemi di rappresentanza o di pariteticità, non siano tenute a partecipare al Fondo di cui
all’articolo 52.
4. Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi
di cui al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi
l’accesso avviene previa segnalazione all’organismo paritetico.
5. Ove l’azienda impedisca l’accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo, al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica all’organismo paritetico o, in sua mancanza,
all’organo di vigilanza territorialmente competente.
6. L’organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all’articolo 52 comunica alle aziende e ai
lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale.
7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in
materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e
prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva
secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione
o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.
8. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale é incompatibile con
l’esercizio di altre funzioni sindacali operative.

Indice.. Titolo I - PRINCIPI COMUNI

Art. 61. Esercizio dei diritti della persona offesa

Art. 60. Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare

Art. 59. Sanzioni per i lavoratori

Art. 58. Sanzioni per il medico competente

Art. 57. Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori

Art. 56. Sanzioni per il preposto

Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigent

Art. 54. Comunicazioni e trasmissione

Art. 53. Tenuta della documentazione

Art. 52. Sostegno alla piccola e media impresa,

Art. 51. Organismi paritetici

Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 49. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Art. 47. Rappresentante dei lavoratori

Art. 46. Prevenzione incendi

Art. 45. Primo soccorso

Art. 44. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo

Art. 43. GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 42. Provvedimenti in caso di inidoneità

Art. 41. Sorveglianza sanitaria

Art. 40. Rapporti del medico competente

Art. 39. Svolgimento dell’attività di medico competente

Art. 38. Titoli e requisiti del medico competen

Art. 37. Formazione dei lavoratori

Art. 36. Informazione ai lavoratori

Art. 35. Riunione periodica

Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore

Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione

Art. 32. Capacità e requisiti professionali

Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione

Art. 30. Modelli di organizzazione

Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione

Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

Art. 27. Sistema di qualificazione

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti

Art. 25. Obblighi del medico competente

Art. 24. Obblighi degli installatori

Art. 23. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Art. 22. Obblighi dei progettisti

Art. 21. Disposizioni relative ai componenti

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